di Pier Luigi Ferrenti
In questi ultimi mesi, sull’argomento “lavoro sportivo” e sulle grosse novità che in materia il decreto legislativo 36/2021 ha apportato, si è parlato, scritto, dibattuto così tanto che qualsiasi dirigente di ente sportivo non ha potuto non farsi un’idea di quali profondi mutamenti siano avvenuti e siano prossimi a verificarsi. Anche se non lo avesse voluto!
Senza la presunzione di dire qualcosa di nuovo, e con la certezza che, visto lo stato dell’arte della riforma dello sport, molte cose cambieranno ancora in tempi brevi, con questo vademecum si prova a dare risposte alle domande che con più frequenza vengono poste, limitatamente alle cose che si devono assolutamente fare dal prossimo primo luglio, per non correre rischi (o evitare almeno i più grossi) nella gestione quotidiana della nostra attività sportiva dilettantistica.
Sulle novità che il nuovo decreto correttivo apporterà, è opportuno tornare quando saranno definitive: il percorso è infatti ancora lungo, e la bozza di decreto, dopo i passaggi in Conferenza Unificata e nelle competenti commissioni parlamentari, sta già cambiando. Dopo circa tre anni dal suo varo, quello che comunque è certo è che la riforma si sta pian piano completando e che, in ogni caso, il primo luglio si parte davvero, non ci sono altri rinvii o moratorie, bisogna fare le cose per bene sin da subito!
La riforma riguarda solo le ASD/SSD o anche i comitati territoriali dell’Associazione?
La riforma riguarda tutti gli Enti sportivi dilettantistici. Riguarda pertanto le ASD, le SSD, gli Enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva (lettera t) dell’articolo 5 del Codice del terzo settore) e che si iscriveranno al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva. I nostri Comitati regionali e provinciali rientrano pertanto a pieno titolo nella riforma anche se non sono iscritti nel RAS. Il regolamento che sarà modificato in conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs correttivo dovrebbe poterlo consentire, ma ad oggi ciò non è possibile.
E’ vero che dal primo luglio non posso più dare i compensi sportivi?
E’ vero. Tutte quelle collaborazioni sportive rese da collaboratori che non lo facevano a titolo gratuito e volontario ma dietro compenso, non possono essere più remunerate nei modi e nelle forme cui eravamo abituati. Scordiamoci pertanto quello che era previsto dall’art. 67, primo comma lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Quelle collaborazioni, anche se non cambiano le mansioni a cui venivano ricondotte, non esistono più, almeno nelle forme con cui le conoscevamo, e i pagamenti effettuati ai nostri collaboratori a fronte di prestazioni rese dal prossimo primo luglio costituiranno reddito da lavoro – autonomo o dipendente – e non potranno più essere ricondotte nell’ambito dei cosiddetti compensi sportivi.
Che tipo di collaborazioni posso allora instaurare?
Le collaborazioni che si possono instaurare possono essere sostanzialmente ricondotte a due tipologie:
- lavoratori sportivi;
- lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativi gestionali.
Chi sono i lavoratori sportivi? E chi sono i lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativi gestionali?
Ce lo dice l’articolo 25 del D.lgs. 36/2021
E’ lavoratore sportivo:
- l’atleta
- l’allenatore,
- l’istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico,
- il direttore di gara
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
E’ inoltre lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
La Direzione Nazionale AICS ha approvato una prima delibera con la quale definisce queste ulteriori figure. La trovate nell’area riservata del sito istituzionale. Attenetevi per ora scrupolosamente all’articolo 25 del D.lgs. 36 e alla delibera della DN!
Per quanto riguarda i lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativi gestionali, sono sostanzialmente gli stessi di prima: tutte quelle figure non indispensabili per lo svolgimento dell’attività sportiva ma con compiti amministrativo gestionali a supporto della stessa.
Come posso fare per ricorrere alle prestazioni dei lavoratori sportivi?
Sono sostanzialmente tre le tipologie di rapporti cui si può ricorrere:
- rapporto di lavoro dipendente;
- prestazione da titolari di partita IVA;
- Collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. Alle collaborazioni coordinate e continuative si può ricorrere anche per i collaboratori che svolgono mansioni amministrativo gestionali.
Le prime due forme già le conosciamo, e approfondiamo pertanto in questa sede la collaborazione coordinata e continuativa.
Nell’ambito delle collaborazioni che posso attivare ci sono poi anche le collaborazioni autonome occasionali. Esse non rientrano però nel lavoro sportivo e non hanno le stesse agevolazioni fiscali e contributive: si deve sempre applicare la ritenuta d’acconto del 20% e al superamento dei 5.000 euro annui il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata INPS.
Come posso ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative dei lavoratori sportivi?
Stipulando con loro un contratto. Nell’area riservata del sito Aics.it – accessibile dai comitati AiCS – , ne trovate di due tipi: quello per i comitati regionali e provinciali e quelli per le ASD/SSD. Scaricatelo, compilatelo con i dati mancanti (tipo di prestazione, durata, compenso) fatelo sottoscrivere dal collaboratore e dal legale rappresentante del Comitato/ASD/SSD e tenetelo a disposizione per eventuali controlli. Quando sarà possibile (adesso non lo è ancora) potranno essere caricati sul RAS.
Attenzione: Secondo la normativa attuale (art. 28 comma 3) , non vi è l’obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad euro 5.000. Quelli di importo superiore, li caricheremo quando ce ne sarà data la possibilità.
Come posso ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative dei lavoratori non sportivi?
Questa tipologia di collaborazione gode delle stesse agevolazioni fiscali e contributive delle collaborazioni coordinate e continuative che si attivano con i lavoratori sportivi, ma le modalità con cui questi rapporti si instaurano non cambiano. Andate nell’area riservata del sito, scaricate il fac simile di contratto (anche per questa tipologia ve ne sono due, uno per i comitati l’altro per le ASD/SSD) compilatelo con i dati mancanti (tipo di prestazione, durata, compenso) fatelo sottoscrivere dal collaboratore e dal legale rappresentante del Comitato/ASD/SSD e poi rivolgetevi ad un consulente del lavoro, a un commercialista o ad un altro professionista abilitato a ciò, che li invierà al Centro per l’impiego.
Attenzione: Secondo la normativa attuale, a differenza di quelli dei lavoratori sportivi, per questi contratti vi è l’obbligo di comunicazione preventiva, a prescindere dal loro importo. Sono inoltre soggetti ad INAIL.
E’ vero che devo emettere le buste paga a tutti i lavoratori sportivi?
No. Secondo la normativa attuale (art. 28 comma 4) , non vi è l’obbligo di emettere buste paga per le collaborazioni coordinate e continuative di importo inferiore a 15.000 euro
Quanto mi costa tutto questo?
In termini economici, la gran parte delle collaborazioni saranno di importo inferiore a 5.000 euro (erano l’80% circa delle “vecchie” collaborazioni sportive).
Per quelle superiori, dopo i 5.000 euro si paga, sul restante importo, il 50% dell’aliquota INPS dovuta.
Per quanto riguarda l’INAIL, la normativa è ancora in via di definizione ma è certo che sopra i 5.000 euro vada pagato.
Sopra i 15.000 euro, i lavoratori pagheranno l’IRPEF.
Tocca al datore di lavoro o al committente (Comitato, ASD/SSD, Ente sportivo dilettantistico –ESD) versare le ritenute alle scadenze di legge, che sono di norma il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione delle ritenute. Per quanto riguarda i compensi corrisposti in luglio, e le conseguenti eventuali ritenute operate, la scadenza per il versamento è il 21 agosto.
Nella bozza del decreto correttivo, si prevede il rinvio ad ottobre senza oneri aggiuntivi. Ci sarà modo di tornarvi sopra prima della scadenza dei pagamenti.
In termini gestionali, l’aggravio, in presenza di molte collaborazioni, è sicuramente notevole ed è auspicabile che si introducano ulteriori semplificazioni.
INFINE: E’ VERO CHE DEVO CAMBIARE IL MIO STATUTO?
Molto probabilmente sì, perché sia il D.lgs. 36/2021 sia il 39/2021 contengono disposizioni obbligatorie che molto difficilmente sono già previste negli statuti attuali. Nell’area riservata del sito ne trovate una prima versione, soggetta a prossima revisione, che potete comunque usare per le nuove ASD.
Le già iscritte al RAS, aspettino: nella bozza del correttivo al D.lgs. 36 è previsto che l’adeguamento debba essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre. Non sarebbe male che nel parere parlamentare comparisse la proposta di esonero dalla tassa di registro di 200,00 euro (come per gli ETS), esonero che al momento non è contemplato.
La delibera delle figure sportive e i relativi fac simile di contratti di lavoro sono scaricabili dall’area riservata del sito aicstorino.it
Le credenziali di accesso corrispondo a quelle del portale AicsNetwork.net (tutto in minuscolo!)
Se hai problemi di accesso, contattaci alla seguente e-mail: circoli@aicstorino.it