Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile rende noto che, coerentemente con quanto disposto dal decreto legge n. 52/2021 (“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”), in ragione dell’eterogeneità delle attività svolte dagli operatori volontari, la disciplina applicabile nei casi concreti va rinvenuta tenuto conto della specificità dei singoli progetti, della natura delle attività nonché dei luoghi in cui la stessa è svolta. A tale proposito si forniscono di seguito alcune indicazioni a titolo esemplificativo.
All’operatore volontario è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass):
– per lo svolgimento di attività di servizio civile a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro pubblico o privato;
– limitatamente alle attività al chiuso, per lo svolgimento di attività presso centri culturali, sociali, ricreativi e circoli associativi del Terzo settore.
La verifica del rispetto delle prescrizioni sarà a cura degli enti di impiego. I costi connessi all’effettuazione del tampone sono a carico del volontario.
L’operatore volontario che non adempia a quanto previsto dovrà essere, ove possibile, reimpiegato in altra attività che non preveda espressamente il possesso della certificazione richiesta. Laddove ciò non fosse possibile, l’Ente lo segnala al Dipartimento al fine di valutare l’eventuale sospensione o decadenza del volontario.