Sia consentita, in via preliminare, una precisazione. Nessuno ha escluso lo Yoga dalle discipline sportive riconosciute. Fino al 31.12.2017 non esisteva alcun elenco di discipline sportive “riconosciute”. Pertanto qualsiasi attività, fisica o mentale, venisse svolta da un soggetto avente titolo per qualificarsi quale associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica (ritenendosi come tali quelle realtà costituite ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge 289/02, regolarmente affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata e iscritte al registro Coni) si poteva considerare attività sportiva e dava diritto al godimento delle agevolazioni fiscali previste per tali attività tra le quali, la più rilevante, la possibilità di riconoscere agli operatori compensi sportivi non soggetti a ritenuta.
Tale ”libertà” avevo portato ad “eccessi” che erano stati stigmatizzati dalle autorità di controllo (Agenzia delle entrate e Ispettorato Nazionale del Lavoro). Il Coni, raccogliendo l’invito proveniente da dette autorità ha ritenuto opportuno delimitare il campo di applicazione di tali agevolazioni individuando un elenco di discipline sportive c.d. riconosciute, ossia che consentivano (e solo esse) l’iscrizione al registro Coni. Per fare questo ha adottato, come criterio, quello di riconoscere le discipline sportive svolte dalle Federazioni e discipline sportive associate riconosciute, nonché allargando alle altre discipline sportive non praticate da Federazioni o DSA riconosciute ma ritenute discipline sportive dagli organi internazionali CIO e Sport Accord. All’interno di questo schema lo yoga non è ricompreso e non poteva esserlo, appunto, per l’assenza di un riconoscimento preesistente come disciplina sportiva a livello nazionale o internazionale. Si evidenzia che l’elenco Coni delle discipline sportive è a carattere “aperto” pertanto un eventuale riconoscimento a livello internazionale da una autorità sportiva dello yoga sicuramente consentirebbe un eventuale successivo riconoscimento anche da parte del CONI.
Una domanda sorge spontanea alla quale vorrei che i responsabili delle associazioni di yoga mi rispondessero sinceri. Se non ci fosse in ballo la disciplina dei compensi sportivi sosterrebbero lo yoga come disciplina sportiva? Per favore, usciamo dalla ipocrisia, qui il problema è solo di vantaggi fiscali, altro che di definizione di sport!
Quale futuro per gli insegnanti di yoga?
Purtroppo sotto il profilo delle agevolazioni fiscali o di compatibilità con le leggi regionali sullo sport nessuna.
Ossia non essendo lo yoga, per i motivi sopra ricordati, una disciplina sportiva riconosciuta, il suo insegnamento rientra tra quelle attività che possono essere poste in essere da “chiunque” non essendoci alcuna riserva di legge in tal senso. Pertanto il percorso di formazione, qualsiasi esso sia, vale per il valore culturale del titolo stesso. Sarà il “mercato” degli utenti a saper apprezzare la maggiore o minore preparazione di un docente.
Alcune Associazione promuovono corsi per istruttori di yoga che, a loro dire, consentano di beneficiare delle agevolazioni fiscali. È reale questa situazione?
L’insegnamento dello Yoga come tale non gode di alcuna riserva di legge. Pertanto si ribadisce che chiunque può legittimamente insegnare yoga (così come chiunque in teoria potrebbe insegnare informatica o idraulica). Pertanto tutti questi diplomi, da chiunque rilasciati, non hanno mai valora “abilitante” che non sia quello di carattere culturale legato alla maggiore preparazione conseguito dall’insegnante che ha frequentato il corso.
I diplomi di “insegnante di yoga” hanno al momento analogo peso da chiunque siano rilasciati, sia esso soggetto riconosciuto o non riconosciuto dal Coni. Differente diventa il “peso” del presunto insegnante di “ginnastica con il metodo yoga” o di “cultura fisica con il metodo yoga” rilasciato da una Federazione sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. In tal caso diventa un insegnante di “specifica disciplina sportiva”. Come tale, se svolge tale attività per una ASD o SSD potrà ricevere i c.d. “compensi sportivi” defiscalizzati e potrà essere legittimato a insegnare detta disciplina alla luce delle leggi regionali sullo sport vigenti in alcune regioni di Italia.
Guido Martinelli (da Fiscocsen)