Il Senato ha definitivamente dato il via libera al disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati.
La normativa – che sarà presto pubblicata in Gazzetta Ufficiale – apporta modifiche importanti al codice del Terzo settore (D.lgs n. 117/2017).
Di seguito, una sintesi delle modifiche principali – a cura dei consulenti AiCS.
Attività diverse e sponsorizzazioni (modifica art. 6 del Cts)
Un’aggiunta è stata inserita alla fine dell’art. 6 del Cts, riguardante gli Enti del Terzo Settore che sono iscritti anche al RASD. Anch’essi, come le ASD e le SSD, possono escludere dal computo dei criteri e dei limiti con i quali possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale “i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive purché tali proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Svolgimento delle assemblee online (modifica art. 24 del Cts)
È stata introdotta la possibilità, salvo esplicito divieto nell’atto costitutivo o nello statuto, per gli associati delle organizzazioni del Terzo settore di partecipare alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione e di votare elettronicamente, a condizione che l’identità dell’associato possa essere verificata e che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento. Inoltre l’atto costitutivo o lo statuto potranno prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza
Semplificazioni per enti di piccole dimensioni (modifica art. 13 del Cts)
L’art. 13 del Cts è stato modificato per includere semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni. Le principali modifiche sono:
– Il limite per la redazione del rendiconto per cassa anziché del bilancio di competenza è stato aumentato da 220.000 a 300.000 euro per gli enti senza personalità giuridica.
– Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in modo aggregato nel rendiconto per cassa, secondo criteri che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.
Gli “Ets-imprese” che operano principalmente come “imprese” o con modalità commerciali, ma non sono imprese sociali, possono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti per gli Ets “non imprese”.
Rapporti di lavoro nelle associazioni di promozione sociale (modifica art. 36 del Cts)
Per le APS, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento (adesso cinque per cento) del numero degli associati, ferma restando la prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati
Organo di controllo e revisione legale dei conti (modifica artt. 30 e 31 Cts)
Sono state apportate modifiche riguardanti l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni del Terzo settore e l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti. In particolare, i requisiti per l’esenzione dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti sono stati aumentati:
– Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
– I ricavi, le rendite, i proventi e le entrate passano da 220.000 a 300.000 euro;
– Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio passa da 5 a 7.
I requisiti per l’obbligo di nomina del revisore legale dei conti sono stati aumentati:
– Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
– I ricavi, le rendite, i proventi e le entrate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
– Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio passa da 12 a 20.
Reti associative (modifica art. 41 del Cts)
Se, dopo l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il numero degli associati di una rete associativa scende sotto il limite previsto dal CTS: esso deve essere ripristinato entro un anno, altrimenti la rete sarà cancellata dal Registro.
Contenuto e aggiornamento del registro unico nazionale del Terzo settore (modifica artt. 47 e 48 del Cts)
Le modifiche riguardano la domanda di iscrizione al Runts e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore. In particolare:
– I legali rappresentanti possono delegare altri a operare sul Runts;
– Il deposito dei rendiconti e dei bilanci deve avvenire ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per gli enti che operano principalmente come imprese commerciali, il deposito deve avvenire presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili. In caso di mancato deposito degli atti, l’Ufficio del Registro diffida l’ente a ottemperare entro un termine massimo di 180 giorni, pena la cancellazione dal Registro.