In data 21 dicembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione agli Ispettorati Territoriali del
Lavoro, i contratti stipulati come prestazioni occasionali, ossia quei rapporti di lavoro di natura non
subordinata.
1) Tempistiche per la comunicazione:
si devono comunicare entro e non oltre il 18 gennaio 2022 agli Uffici addetti i seguenti contratti:
- Tutti i contratti avviati prima ed ancora in corso alla data di emanazione della circolare.
- Tutti in contratti iniziati prima o in data 21/12/2021 anche se già cessati
Successivamente le comunicazioni devono avvenire prima dell’ inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, risultante dalla lettera di incarico.
2) Modalità di comunicazione
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’ Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, deve avvenire mediante posta elettronica all’indirizzo email dedicato, per il territorio di Torino l’ indirizzo sarà ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it , gli altri indirizzi sono reperibili qui.
Tale comunicazione dovrà essere conservata in copia stampata con la lettera d’incarico, in quanto in caso di controllo da parte del personale ispettivo bisognerà presentarla.
3) Contenuto della comunicazione
Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’ email senza allegati, dovrà contenere i seguenti contenuti:
Dati del committente
- Dati del prestatore,
- Luogo della prestazione,
- Sintetica descrizione dell’ attività,
- Data di inizio e fine della prestazione o arco temporale della stessa ( in caso in cui il servizio non sia
compiuto nell’ arco temporale o nel periodo indicato sarà necessario effettuare una nuova
comunicazione), - L’importo del compenso stabilito al momento dell’incarico.
4) Annullamento o modifica della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore, facendo riferimento alla comunicazione precedente.
5) Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata comunicazione ed in caso dove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione con il nuovo periodo.
Scarica il testo integrale: Circolare – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
A cura dell’ufficio amministrazione e contabilità