03/09/2021

ATTIVITÀ DIVERSE SVOLTE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – SINTESI DEL DECRETO ATTUATIVO N. 107/2021

a cura di Alessio Silvestri, Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, il Ministero del Lavoro rende noti criteri e parametri utilizzati per definire le cosiddette attività diverse esercitate dagli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, il Decreto definisce le due peculiarità delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà rispetto alle attività di interesse generale svolte dall’Ente.

Le attività diverse – specifica l’articolo 2 del decreto n. 107/2021 – si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale «se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo». (criterio della strumentalità)

Per quanto concerne invece il criterio della secondarietà, l’art.3 del Decreto stabilisce che le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  2. b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del D. Lgs. n. 117/2017) l’organo di amministrazione dell’ente del Terzo settore dovrà evidenziare quale tra i due criteri menzionati è stato utilizzato al fine di dimostrare il carattere secondario delle attività diverse.

Ai fini del computo della percentuale di cui alla lett. b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche:

  1. a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015;
  2. b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
  3. c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti precedentemente citati, l’ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, sia inferiore alla soglia massima consentita per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.
In parole povere, avrà la possibilità di “sanare” la propria posizione nell’esercizio successivo.

Qualora non venga rispettato quanto appena sopra descritto o nell’ipotesi di omessa segnalazione (da effettuare entro 30 gg dall’approvazione del bilancio), l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 117/2017.

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