A cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri
Giungono sempre più di frequente ai nostri uffici, da parte dei Comitati territoriali e delle Associazioni affiliate, quesiti in merito ai volontari degli Enti del Terzo Settore, al loro utilizzo, all’obbligatorietà della loro assicurazione, all’istituzione del Registro dei volontari e all’iscrizione dei volontari che collaborano con gli Enti in tale registro
E’ necessario pertanto provare a dare risposta a tutte queste domande, e in particolare a quelle che hanno per oggetto le Associazioni di Promozione Sociale (APS), alla luce di quanto previsto sia dal Codice del terzo settore (CTS) sia dal Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli” adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche .
Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021 n. 285
I VOLONTARI E LE APS
Come noto, (art.35 CTS) le associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS stesso, si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati. Il Codice (art.36) fissa inoltre limiti precisi al rapporto tra lavoratori dipendenti e volontari e tra soci e volontari. Se è dunque indubbio che l’attività di interesse generale delle APS debba essere svolta prevalentemente da volontari, non si distingue tra volontari “continuativi” e “occasionali” (distinzione importante ai fini degli obblighi di iscrizione nello specifico Registro).
Di particolare importanza poi, per la nostra Associazione nazionale e i suoi Comitati territoriali, che ci si possa avvalere anche di persone aderenti ad Associazioni che fanno parte della nostra rete Associativa.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER I VOLONTARI
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. (art. 18 CTS).
Anche in questo caso, non si fa distinzione tra volontari “continuativi” e “occasionali”: l’obbligo vale per tutti i volontari di cui ci si avvale, compresi dunque eventualmente quelli di altre Associazioni che fanno parte della Rete.
Lo conferma il Decreto 6 ottobre 2021: gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, “sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima (art.1 comma 1).
I volontari per cui vale l’obbligo di assicurazione sono quelli che svolgono la loro attività, anche in modo occasionale, per il tramite degli enti del Terzo Settore. (art.1 comma 2).
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI IN UN APPOSITO REGISTRO
Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari “sono tenuti a iscrivere in un apposito registro” quelli “che svolgono la loro attività in modo non occasionale”. (art. 17 CTS). Le modalità di istituzione e tenuta di tale Registro sono oggetto del decreto ministeriale citato. Su di essi ci soffermeremo più avanti.
TIPOLOGIA DI POLIZZE ASSICURATIVE
Le polizze assicurative sono stipulate o in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono. (art.2 decreto 6 ottobre)
La nostra Associazione, allo scopo, ha da tempo attivato con la propria Compagnia Assicurativa (Allianz) una polizza specifica per i volontari.
La Polizza, nominativa, è attivabile per gli associati agli Enti del Terzo settore affiliati, tramite il programma di tesseramento, e copre le malattie connesse all’attività di volontario svolta. Per quanto riguarda infortuni e responsabilità civile verso terzi, per gli associati le coperture assicurative sono già previste dalla tessera base, e sono attivate all’atto del suo rilascio.
Pertanto, un ente del Terzo settore affiliato, che per i propri associati che svolgono attività di volontariato, stipula anche la specifica “polizza volontario”, assicura gli stessi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Il decreto ribadisce che per quanto riguarda i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa, le polizze hanno validità solo se essi sono iscritti nell’apposito registro. Per essi le garanzie assicurative decorrono infatti dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro, e cessano la loro efficacia qualora essi siano cancellati dallo stesso. (art. comma 4)Le polizze stipulate per i volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni “cessano la loro efficacia alle ore 24,00 dell’ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.” Non è necessario iscriverli nel registro perché esse abbiano validità.
REGISTRO DEI VOLONTARI. ISTITUZIONE E TENUTA
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari (art. 18 CTS) sono tenuti a iscrivere in un apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il Decreto 6 ottobre succitato interviene a fare chiarezza in particolare su questi aspetti, disciplinando obblighi, facoltà e modalità d’iscrizione.
In primo luogo, gli ETS “predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta.” (art. 3 comma 1)
Il Registro può essere di due tipi:
- Cartaceo (art.3 comma 1)
- oppure informatico (art.3 comma 2)