05/10/2017

A.P.S. E CODICE DEL TERZO SETTORE

L’approfondimento sulla Riforma, a cura di Alessio Silvestri

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017), la disciplina delle associazioni di promozione sociale è stata significativamente riformata. Al fine di fornire informazioni chiare ed esaustive, suddividiamo per gradi le principali novità inerenti al mondo delle Aps (articolo 35 e seguenti):

Costituzione Aps – Viene introdotto un numero minimo di soci (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) e l’obbligo di indicare nella denominazione “associazione di promozione sociale” o l’acronimo APS. Possono essere soci di una Aps anche “enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale”. (Art. 35 comma 3)

Si precisa che detto limite non trova applicazione nei confronti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI “che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale”. (Art. 35 comma 4)

Rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo – Un’ulteriore limitazione introdotta dalla riforma riguarda la possibilità di avvalersi “di lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ma in numero inferiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Regime fiscale – Le Aps che esercitano attività commerciale, potranno usufruire del regime forfetario applicando ai redditi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3% ma solo “se nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo di imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea”. (Art. 86 comma 1)
Le Aps che applicheranno il regime in esame saranno esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mantenendo invece l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai fini Iva, non verrà esercitata la rivalsa di imposta per le operazioni nazionali; ne consegue che le Aps in regime forfetario saranno esonerate dal presentare la dichiarazione Iva.

Ulteriore novità è data dall’esonero dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973.

Si precisa che la nuova disciplina fiscale sarà applicabile solo dopo l’entrata in vigore del registro del terzo settore e comunque non prima dell’autorizzazione della Commissione Europea; fino a quel momento le associazioni in esame potranno continuare ad utilizzare il regime forfetario  attuale di cui alla l. 398/91.

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