Ritardato invio modello EAS: 31 ottobre 2017 Scadenza per remissione in bonis
Ricordiamo che la compilazione e l’invio all’Agenzia delle Entrate del Mod. EAS costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo – il relativo invio deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione.
In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi
Per quelle associazioni che avessero omesso l’invio del modello EAS nei termini prescritti ricordiamo che l’istituto della c.d. remissione in bonis è stato introdotto nel 2012 per permettere al contribuente di rimediare a dimenticanze o errori formali che altrimenti gli precluderebbero l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.
L’invio del Modello EAS, rappresenta una delle fattispecie che più interessano i sodalizi sportivi e le associazioni in genere tra quelle alle quali la remissione in bonis è applicabile
Ove l’adempimento non sia rispettato, è possibile evitare le gravi conseguenze previste dalla legge (assoggettamento a IVA e a imposizione diretta di tutte le entrate istituzionali e commerciali) purchè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e si provveda tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 258,00 alla contestuale presentazione del Modello EAS.
Per quest’anno il termine per l’invio è stato spostato al 31 ottobre 2017.
La scadenza del 31 ottobre 2017 vale anche per regolarizzare la posizione delle Associazioni che abbiamo omesso l’invio della documentazione relativa all’iter per accedere al 5 per mille nei termini previsti dalla normativa.
Si invitano pertanto le associazioni AiCS a verificare la loro situazione.