di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato in questi giorni un documento (Studio n.29-2023 CTS, approvato lo scorso 1 novembre dalla “Commissione Terzo Settore” del Consiglio stesso) dal titolo “Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport”, con il quale fornisce preziose indicazioni agli Enti sportivi dilettantistici (ESD) per le modifiche da apportare ai loro statuti alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 36/2021 così come modificato dal d.lgs. 163/2022 e, in ultimo, dal d.lgs. 29 agosto 2023 n.120 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4 settembre).
Come evidenziato dal suddetto documento, “Il tema degli adeguamenti statutari degli enti sportivi preesistenti all’entrata in vigore della riforma dello sport connesso all’obiettivo della qualifica di ente sportivo dilettantistico, assume enorme rilevanza per tutti gli enti esistenti e operanti nel nostro Paese”; affronteremo pertanto con questo nostro contributo, sulla base di tale documento di studio, le modifiche che interessano in particolare le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), “calando” e mettendo a confronto, quando necessario, i suoi suggerimenti con il contenuto del nostro modello di statuto ASD (modello che tutte le nostre affiliate possono scaricare dalla loro area riservata del programma di tesseramento – AICS Network -), ai fini della sua adozione.
Come di consueto, dedicheremo specifici “capitoletti” alle questioni che ci sembrano più rilevanti.
CHI DEVE MODIFICARE OBBLIGATORIAMENTE I PROPRI STATUTI?
Il documento di studio, già in premessa, sulla base di quanto previsto dal decreto 36/2021 (art. 7 comma 1- quater – Le ASD e le SSD devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del Capo I del d.lgs. 36/2021) esordisce opportunamente affermando che “la riforma degli enti sportivi dilettantistici … impone a tutte le ASD e SSD di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi.”
“Come ogni riforma avente ad oggetto la disciplina di determinati enti associativi” continua il documento “anche quella dell’ordinamento sportivo è foriera di complicate questioni di diritto transitorio, originate soprattutto dall’incidenza delle nuove regole sulla vita degli enti preesistenti, i cui atti costitutivi e statuti risultano in normale corso di esecuzione in base alla disciplina previgente”.
Come più volte anche noi abbiamo sottolineato, infatti, alcune prescrizioni obbligatorie del suddetto decreto difficilmente sono contenute in statuti ASD/SSD approvati in data precedente all’entrata in vigore del decreto stesso, e pertanto tutte le ASD e le SSD dovranno modificare il proprio statuto al verificarsi dell’assenza di tali disposizioni statutarie , come più avanti andremo a dettagliare. Discorso diverso per le nostre ASD che sono anche Enti del Terzo Settore: se hanno adottato il nostro modello di statuto ASD/APS, non devono apportare a nostro parere ulteriori modifiche.
QUALE E’ IL TERMINE PER MODIFICARE GLI STATUTI? E QUALI PROCEDURE ADOTTARE?
Le ASD e le SSD devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del Capo I del d.lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023. (art. 7 comma 1- quater d.lgs.36/2021).
Il documento del Notariato si pone il quesito se entro tale termine “debba avvenire solamente la deliberazione assembleare di adeguamento ovvero debba completarsi l’intero procedimento di modifica statutaria che, come noto, termina con l’iscrizione della deliberazione di modifica nel registro delle attività sportive dilettantistiche. Stante la non breve durata del procedimento di iscrizione (l’art. 6, d.lgs. 39/2021, concede 45 giorni di tempo al Dipartimento per lo sport per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge) e l’espressione usata dalla legge, pare ragionevole optare per la prima delle soluzioni indicate.”
Pertanto, se ne ricava che entro il termine del 31 dicembre 2023 deve essere convocata l’assemblea degli associati (per le ASD) o dei soci (per le SSD) per l’approvazione delle modifiche statutarie imposte dalla normativa. Si tratta di convocazione di Assemblea straordinaria, che adotta tale decisione, sottolinea il documento “nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge o dallo statuto vigente”. Come noto, per quanto riguarda le ASD con personalità giuridica e le SSD, l’assemblea deve essere tenuta alla presenza di un notaio, mentre per le ASD senza personalità giuridica, anche in caso di statuto originario approvato alla presenza di un notaio, si può prescindere dall’atto pubblico.
Molti statuti, anche in seconda convocazione, prevedono poi quorum partecipativi assai alti: in ragione di ciò, sottolinea ancora il documento, “l’assunzione della deliberazione di adeguamento statutario potrebbe risultare problematica e in alcuni casi addirittura impraticabile, con il rischio per tali enti di subire la procedura di cancellazione dal RNASD”. Non si può allora che concordare con il documento quando sostiene che sarebbe stato opportuno preveder “maggioranze ridotte per l’approvazione delle modifiche necessarie all’adeguamento degli statuti” come già previsto invece per la modifica degli statuti degli Enti del Terzo Settore.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE SE NON SI MODIFICANO I PROPRI STATUTI?
Se per quanto riguarda le ASD/SSD che chiedono l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RNASD) la non conformità dei loro statuti ai requisiti imposti dalla riforma dello sport rende inammissibile tale iscrizione, quelle già iscritte al Registro che omettano di adeguare il loro statuto saranno cancellate dal Registro (art. 7 comma 1- quater d.lgs.36/2021).
Il documento del Notariato, a tale proposito, fornisce alcuni orientamenti interpretativi che non possono non essere condivisi: partendo dalla considerazione che se ai nuovi richiedenti l’iscrizione si consente tempo ulteriore (“diffida”) per modificare il proprio statuto qualora non sia conforme alla normativa (art. 6 comma 6 d.lgs. 39/2021), analogamente, si dice, il RNASD dovrebbe comportarsi nei confronti degli enti già iscritti e ritenere “ammissibile un adeguamento tardivo effettuato oltre il termine di legge purché ovviamente l’Ente non risulti nel frattempo cancellato dal RNASD”.
Il testo letterale della norma, come detto, dispone altrimenti, e nel consigliare alle nostre affiliate di provvedere alle modifiche entro il prossimo 31 dicembre, se per qualche motivo non riuscissero a farlo consigliamo nel caso di invocare questa autorevole interpretazione.
QUALI CONTENUTI DEVE OBBLIGATORIAMENTE AVERE LO STATUTO?
“Si è soliti distinguere il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto in facoltativo ed obbligatorio” continua il documento e se “le prime componenti potrebbero pure mancare … il contenuto obbligatorio invece si compone di elementi necessari ai quali il riformatore dell’ordinamento sportivo ha fatto espresso riferimento”.
“Una corretta stesura dell’atto costitutivo e dello statuto” aggiunge poi il documento, contiene “non solo gli elementi c.d. necessari ma anche quelli ritenuti opportuni o facoltativi”. A tal fine, una corretta stesura presuppone allora il rispetto di una serie di elementi, sintetizzabili nel rispetto di:
- le disposizioni dell’ordinamento sportivo (in particolare i decreti legislativi 36/2021 e 39/2021);
- le norme di diritto comune (“riferibili alla forma giuridica in concreto adottata”);
- le disposizioni particolari degli enti affilianti.
QUALI SONO LE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO?
“La norma di partenza” sottolinea il documento “è senz’altro l’art. 7 del d.lgs. 36/2021” che recita: Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti ….
Altre disposizioni obbligatorie sono poi contenute nell’articolo 9 e nell’articolo 11 del suddetto decreto.
Analizziamo pertanto cosa prevedono, per le ASD, l’art.7 del d.lgs. 36/2021, l’art. 8 dello stesso decreto, a cui l’articolo 7 rimanda, e gli articoli 9 e 11, mettendo a confronto nelle tabelle che seguono tali previsioni con quanto contenuto nel modello di statuto ASD che proponiamo alle nostre affiliate.
Alla luce di ciò, ogni ASD può esaminare il proprio statuto e verificare se tali disposizioni obbligatorie sono in esso contenute.
art. 7 d.lgs. 36/2021 | Modello di statuto AICS per ASD |
a) la denominazione | Art. 1 Costituzione, denominazione e sede |
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica | Art. 2 Finalità |
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; | Art. 18 Il Presidente |
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8. | Vedi tabella successiva |
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali; | Art. 12 Diritti degli Associati
Art. 16 L’Assemblea sociale |
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari | Art. 8 Esercizio sociale, bilancio d’esercizio e scritture contabili
Art. 16 L’Assemblea sociale |
g) le modalità di scioglimento dell’associazione; | Art. 24 Scioglimento dell’Associazione |
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. | Art. 24 Scioglimento dell’Associazione |
art. 8 d.lgs. 36/2021 | Modello di statuto AICS per ASD |
comma 1: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio | Art. 9 Patrimonio |
comma 2; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. | Art. 9 Patrimonio |
art. 9 d.lgs. 36/2021 | Modello di statuto AICS per ASD |
comma 1: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità’ politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze | Art. 6 Attività secondarie e strumentali all’attività sportiva dilettantistica.
Importante: tale disposizione, ripresa dal Codice del Terzo Settore, è obbligatoria in quanto se lo statuto non contempla la possibilità di svolgere tali attività, esse non potranno in nessun modo essere esercitate. |
art. 11 d.lgs. 36/2021 | Modello di statuto AICS per ASD |
comma 1: E’ fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.. | Art. 17 Consiglio Direttivo.
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Il documento di studio conclude che “da un primo confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina (l’art. 90, co. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289) e quelli imposti dalle nuove disposizioni del d.lgs. 36/2021, emerge la necessità di un “aggiornamento” dello statuto” quanto meno per la ridefinizione dell’oggetto sociale (il documento “suggerisce di riportare nello statuto l’esatta formulazione legislativa”), l’assenza di fini di lucro in conformità alla nuova accezione dell’art.8 (“che definisce dal punto di visto del diritto civile, e non tributario, l’assenza dello scopo di lucro”), la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali ovviamente “laddove l’ente intenda esercitare tali attività”, “la ridefinizione della clausola di incompatibilità per gli amministratori, che ora non possono ricoprire “qualsiasi carica” in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva, o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.
QUALI SONO LE NORME DI DIRITTO COMUNE E LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ENTI AFFILIANTI
Per quanto riguarda le norme di diritto comune, il documento di studio richiama la necessità di riferirsi “alla forma giuridica in concreto adottata” (che nel nostro statuto tipo per ASD prive di personalità giuridica sono più volte richiamate negli artt. 1 e 25).
Per quanto riguarda la necessità di prevedere negli statuti le disposizioni particolari degli enti affilianti, il documento di studio, pur affermando che deve “ritenersi preclusa la possibilità di introdurre requisiti di diritto privato ulteriori e/o diversi da quelli già previsti dalla legge, perché la materia rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.)” conclude che “risulta opportuna la previsione statutaria con la quale l’ente sportivo dilettantistico, oltre a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, dichiara di conformarsi pure allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni cui intende affiliarsi”. Nel nostro statuto tipo, ciò è richiamato negli artt. 2 e 21 (“obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti dell’AICS e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione intende eventualmente affiliarsi”).
A nostro parere, come già richiesto obbligatoriamente per le Associazioni che chiedono l’iscrizione al RUNTS, si deve inserire nello statuto anche la disposizione che prevede che “gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto [nelle assemblee] al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale” (articolo 12 del nostro modello di statuto).
IN CONCLUSIONE
Le ASD a noi affiliate, dopo un attento esame del loro statuto, dovranno inserire tutte le disposizioni suddette, eventualmente non presenti, all’interno dello statuto esistente, modificando gli articoli relativi, o adottare il nostro modello di statuto che le prevede per intero. In sintesi, dovranno poi:
- Convocare il Consiglio Direttivo per predisporre le proposte di modifica da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea sociale;
- Convocare l’Assemblea Sociale (assemblea straordinaria) per l’approvazione delle modifiche allo statuto e/o dell’adozione del nuovo statuto. Le modalità e le tempistiche per procedere alla convocazione sono quelle previste dagli statuti vigenti;
- Registrare entro 30 giorni il verbale di assemblea e lo statuto modificato;
- Caricare contestualmente su AICS Network verbale e statuto registrati per la loro trasmissione al RNASD.