Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale.Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi protocolli applicativi.
CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
- a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.Si prevedono le seguenti fasi:
- analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
- individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
- individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali accompagnatori;
- classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione.
- analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
- individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
- verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
- analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
- cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività/espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.
In ogni caso si consiglia l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano, per coloro che accederanno e alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:
- riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici. Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica. In particolare sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta attenzione per le responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro. A tale scopo, per i settori per i quali ciò sia possibile, e limitatamente ai comparti dei lavoratori per i quali le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto un CCNL per il settore sportivo, o definito specifici protocolli1, si auspica nel corso dell’attuazione delle presenti Linee-Guida un confronto e forme di collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere prima possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento dell’epidemia.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei criteri indicati nel precedente paragrafo 6 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti). Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:
- a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020;
- b) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate.
- c)distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;
- gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
- revisione lay-out e percorsi;
- gestione dei casi sintomatici;
- pratiche di igiene (infra);
- prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze;
- sistema dei trasporti;
- utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine
- chirurgiche, guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici);
- pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi;
c) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.
Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, si consiglia di stampare e affiggere la scheda esemplificativa denominata “Lo sport riparte in sicurezza”, allegata alle presenti Linee Guida, nonché tutto il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, in un’ottica di approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica, il ruolo del medico competente, disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008, è stato evidenziato dal Ministero della Salute con la circolare 00145 del 29 aprile 2020 (“Indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”). La circolare anzidetta, infatti, rammenta che se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2, comma 1, lett. m), del D.lgs. n. 81/2008) è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
3 La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni generali previste dalla Costituzione, è l’art. 2087 cod. civ., da interpretarsi come “norma quadro” di carattere generale applicabile a qualsiasi prestatore di lavoro, non solo quello subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata. Il D.lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche l’impianto sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l’atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all’interno dello stesso.
L’INAIL, con nota del 15 maggio 2020, ha precisato che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. Nel contesto generale di riavvio dell’attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il medico competente, ove nominato – il quale ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 D.lgs. n. 81/2008) – supporti il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle presenti Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall’Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).
In assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, dovrà:
- fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida;
- fornire specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;
- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.
Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione sportiva, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva (ad es. in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento).
Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l’operatore sportivo deve essere informato circa:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
- l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
- l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso nel sito sportivo durante l’espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l’espletamento della prestazione:
- a) mantenere la distanza di sicurezza;
- b) rispettare il divieto di assembramento;
- c) osservare le regole di igiene delle mani;
- d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- Nello specifico il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello della ripresa dell’attività fisica e sportiva in periodo pandemico.
L’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
PRATICHE DI IGIENE
All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:
- lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;
- mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri
- materiali usati (ben sigillati).
- Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:
- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- sanitizzazione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque
- presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno dovranno essere portati da casa. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi. Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti. Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’utilizzo dei servizi igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di riferimento. Tali Protocolli disporranno inoltre, le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.
I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI VERIFICA DELLE MISURE
A seguito dell’emanazione del presente documento sarà compito e responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio – o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni del presente documento, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.
È compito degli enti/organizzazioni/associazioni che svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (centri fitness, centri danza, ecc…) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio che abbiano standard minimi equipollenti a quelli emanati dai predetti enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.
Le presenti Linee-Guida si applicano anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo.
IL CAPO DELL’UFFICIO
Giuseppe Pierro