Cambio di rotta da parte del Parlamento in merito all’obbligo di fatturazione elettronica inizialmente previsto anche per gli enti no-profit in regime di 398/91.
Con la conversione in legge del decreto legge del 23 Ottobre 2018 n.119 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica “tutti i soggetti passivi che abbiano esercitato l’opzione di cui alla legge 16 Dicembre 1991, n.398.” e che non hanno conseguito proventi di attività commerciali superiori a euro 65.000 nel periodo d’imposta precedente.
Per gli enti no-profit in regime di 398/91 e con ricavi superiori ad euro 65.000 nell’anno precedente, la fattura elettronica sarà emessa “dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta” per loro conto.
Nell’ambito delle operazioni commerciali eventualmente poste in essere dagli Enti no-profit ,in regime opzionale di cui alla l. 398/91,un particolare regime amministrativo viene previsto per le operazioni relative ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità .
In effetti, indipendentemente dal volume di affari dell’anno precedente, l’art.10 comma2 del d.l. 119/2018 prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione per contratti di sponsorizzazione e pubblicità siano a carico dei committenti o cessionari e non dell’Ente no-profit che effettua la prestazione.
E’ indubbio che, a fronte di tali modifiche, sia necessario attendere opportuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della nuova normativa che entrerà in vigore il 01.01.2019.
Da AICS.IT, a cura di Alessio Silvestri