La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’Art. 69 Comma 2 del TUIR 917/86 e ha aumentato, a partire dal 1° Gennaio 2018, da €7.500 a €10.000 il tetto della nuova imponibilità dei compensi e rimborsi agli sportivi dilettantistici.
Il nuovo testo dell’Art. 69 Comma 2 è il seguente:
“Le indennità, i rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) Comma 1 dell’Art.67 TUIR 917/86 (vedi NOTA) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad €10.000”.
Rimane invariato il secondo periodo del secondo Comma dell’Art. 69 che dice:
“Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
Ricordiamo che i compensi in oggetto devono essere effettivamente pagati a partire dal 1° Gennaio 2018.
NOTA: Il Comma 1 Art. 67 lettera m) TUIR 917/86 dice:
“Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento della Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportive e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazione sportive dilettantistiche.”
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