Fine d’anno 2020 con due provvedimenti che contengono molte misure di interesse per le associazioni sportive, il terzo settore e gli enti non profit in genere.
Con il decreto legge 31 dicembre 2020 n.183 (cosiddetto “decreto Milleproroghe”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020) si consente, sino al 31 marzo prossimo, lo svolgimento “da remoto” di assemblee e riunioni di organi statutari in genere. Si proroga inoltre sino al 30 giugno 2021 il termine entro il quale il Fondo istituito dalla legge 289/2002 può prestare garanzia per i finanziamenti erogati dal Credito Sportivo per le esigenze di liquidità di Federazioni, Enti di Promozione sportiva, ASD, SSD.
Con la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020) si rinviano i versamenti dovuti in gennaio e febbraio da Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, ASD e SSD. Si istituiscono poi una serie di fondi: per potenziare l’attività sportiva di base; a sostegno di festival, cori, bande musicali, musica jazz; per interventi di contrasto alla povertà educativa; per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. Sono previste inoltre la detassazione degli utili degli enti non commerciali e la possibilità di usufruire di ulteriori dodici settimane di cassa integrazione in deroga.
Ma andiamo con ordine.
PROROGATA AL 31 MARZO 2021 LA POSSIBILITA’ DI SVOLGERE ASSEMBLEE E RIUNIONI DEGLI ORGANI IN VIDEOCONFERENZA (art. 19 decreto Milleproroghe)
Le associazioni private, anche non riconosciute, e le fondazioni, anche se non hanno regolamentato nel proprio statuto modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono, sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, riunirsi ugualmente secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute.Tale possibilità è stata rinnovata dall’art. 19 del decreto 183/2020, che proroga sino alla suddetta data quanto previsto dall’articolo 73 comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020.
Per quanto riguarda invece la possibilità di “esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza” esso, se non previsto dallo statuto, sembrerebbe consentito a tutti i soggetti non profit tranne le APS, le ODV e le Onlus. L’incertezza è dovuta al fatto che l’art. 3 comma 6 del decreto 183/2020, proroga al 31 marzo il termine che il decreto 18/2020 aveva fissato sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica per le fondazioni e tutte le associazioni, con eccezione appunto degli enti suddetti di cui all’articolo 104, comma 1 del codice del terzo settore
Per quanto riguarda i nostri comitati territoriali, in ogni caso, la possibilità di ricorrere al voto elettronico è prevista dallo Statuto.
PROROGATA AL 30 GIUGNO 2021 LA POSSIBILITA’ PER IL CREDITO SPORTIVO DI UTILIZZARE IL FONDO DI GARANZIA PER L’EROGAZIONE DEI MUTUI LIQUIDITA’ (art. 16 decreto Milleproroghe)
Sino al 30 giugno 2021 l’Istituto per il Credito Sportivo potrà utilizzare il fondo di Garanzia di cui alla legge 289/2002 per le esigenze di liquidità di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, ASD e SSD iscritte nel registro CONI. Tale possibilità è stata rinnovata dall’art. 16 del decreto 183/2020, che proroga sino alla suddetta data quanto previsto dall’art 14 del decreto legge 23/2020. Ricordiamo che tale fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro dalla legge 176/2020 e che l’incremento è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità dei suddetti organismi sportivi.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASD, SSD (art 1, commi 36 e 37 legge di bilancio)
Per le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva le ASD e le SSD che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi i versamenti di:
- Ritenute alla fonte che essi operano in qualità di sostituti d’imposta dal 1° gennaio al 28 febbraio ;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria che devono versare dal 1° gennaio al 28 febbraio;
- IVA in scadenza in gennaio e febbraio 2021;
- Imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE (art 1, commi 561 e 562 legge di bilancio)
La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport, nel 2021 potrà contare su un fondo di 50 milioni di euro “Al fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico”. Sarà lo stesso Dipartimento, con un apposito decreto, a stabilire i criteri di utilizzo di tale fondo.
FONDO PER IL SOSTEGNO DI FESTIVAL, CORI, BANDE MUSICALI E MUSICA JAZZ (art 1, commi 114-116 legge di bilancio)
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nel 2021 potrà contare su un fondo di 3 milioni di euro “Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz”. Sarà lo stesso Ministero, con un apposito decreto, a stabilire i criteri di utilizzo di tale fondo.
FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA (art 1, commi 507-509 legge di bilancio)
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, nel 2021 potrà contare su un fondo di 2 milioni di euro “Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati” e “promuovere un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell’attuazione del programma possono essere coinvolte le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica. Sarà lo stesso Ministero, con un apposito decreto, a stabilire i criteri di utilizzo di tale fondo.
FONDO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LA VIOLENZA DI GENERE (art 1, commi 1134-1139 legge di bilancio)
La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Pari Opportunità, in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, potrà contare su un fondo di 2 milioni di euro annui “Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.Le risorse sono destinate al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni del Terzo settore, comprese le spese per il personale formato e qualificato, che hanno come finalità statutaria obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere e svolgono da almeno tre anni attività documentate in attuazione di tali finalità.Il fondo può essere utilizzato da tali ETS anche per il recupero e la rieducazione dei soggetti maltrattanti.Sarà lo stesso Dipartimento, ogni anno, a disciplinare modalità e criteri di erogazione del fondo nonché, con un apposito decreto, a individuare i criteri di ripartizione di tale fondo tra le associazioni che ne hanno diritto. Inoltre, il comma 1137 dispone che le amministrazioni competenti concedano l’utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d’uso gratuito ai suddetti ETS che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l’autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
CONCESSIONE DI ULTERIORI 12 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art 1, comma 499 legge di bilancio)
Le associazioni che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione, sino a 12 settimane, del trattamento di integrazione salariale in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021
DETASSAZIONE DEGLI UTILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (art 1, commi 44-47 legge di bilancio)
A decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali che in una serie di settori determinati, esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento. L’imposta risparmiata deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale esercitate negli stessi settori.Tra i settori interessati, per quello che ci riguarda direttamente e più significativamente, ci sono famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, volontariato, diritti civili, protezione civile, attività sportiva, protezione dell’ambiente, arte, attività e beni culturali.