Da AiCS LEGGI&FISCOnLine N°10, a cura di Luigi Silvestri, presidente del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili AiCS
La legge di Bilancio 2018 ha innovato profondamente la normativa in materia di compensi sportivi stabilendo che le prestazioni rese ai fini istituzionali in favore delle A.S.D. e S.S.D. (non lucrative) “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, pur essendo ai fini fiscali trattati come redditi diversi.
La grossa novità non è tanto e solo l’inquadramento come Co.co.co dei compensi sportivi, ma il potere conferito “solo al CONI” di individuare le prestazioni “sportive” da agevolare fiscalmente quali redditi diversi non tassati fino ad euro 10.000,00.
La circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro aveva attribuito alle Federazioni sportive il compito di individuare le “mansioni rientranti… fra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”, di conseguenza alcune federazioni avevano provveduto con appositi provvedimenti ad individuare le suddette mansioni in modo autonomo e indipendente.
Con la norma in esame, il legislatore ha posto fine all’autonomia decisionale delle Federazioni (ed alla disputa con gli EPS che ritenevano di avere analogo potere) con la conseguente inevitabile decadenza di validità di ogni delibera già adottata.
Questa scelta , a parere di chi scrive, è condivisibile per due motivi :
- Era alquanto anomalo che un potere del genere fosse attribuito alle Federazioni non da un provvedimento legislativo, ma da un provvedimento amministrativo senza alcun fondamento giuridico;
- Si è voluto evitare che ogni singola Federazione fornisse a proprio piacimento interpretazioni “estensive” delle collaborazioni “sportive”, con inevitabili differenze da Federazione a Federazione e, conseguenti, incertezze applicative.
Il legislatore della finanziaria 2018 ha dunque attribuito il potere al Coni di individuare le prestazioni “sportive” meritevoli delle agevolazioni fiscali, da inquadrare come collaborazioni coordinate e continuative .
Ad oggi la tanto attesa delibera non ha visto ancora la luce; la conseguenza, ormai pacifica e che costituisce un punto fermo non più in discussione, è che si continua ad applicare la normativa previgente sui compensi sportivi, senza necessità di porre in essere alcun adempimento tipico dei rapporti co.co.co (comunicazione preventiva al centro per l’impiego,tenuta del libro unico del lavoro ,predisposizione dei cedolini paga mensili ,etc), fino al momento in cui non vi sarà il provvedimento della giunta Coni.
Il Coni, come detto, dovrà individuare le “mansioni necessarie” ai fini sportivi.
Pur non essendovi alcuna ufficialità , da vari interventi di autorevoli esponenti del Coni stesso è emersa la volontà di adottare provvedimenti tesi a venire incontro alle richieste avanzate dal mondo sportivo dilettantistico al fine di evitare appesantimenti burocratici notevoli almeno fino ad una certa soglia di valori.
E’possibile ipotizzare quindi quale sarà lo scenario operativo da qui a qualche mese.
Il Coni dovrebbe individuare una serie di “mansioni” sportive, con il supporto dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, già nel mese di Luglio p.v., prevedendo una soglia (si parla di euro 10.000,00) al di sotto della quale non scatterebbe nessuno degli adempimenti tipici dei co.co.co.
Questa soglia costituirà anche una sorta di “garanzia di tranquillità fiscale/previdenziale per le asd/ssd non lucrative, in quanto in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, non sarebbero più esposte al rischio di veder contestato un rapporto di lavoro dipendente o professionale da parte dei verificatori.