31/08/2022

Cambia il codice del terzo settore, tutte le novità introdotte con il decreto semplificazioni

Nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 è stata pubblicata la legge n. 122 del 4 agosto di conversione del decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 (c.d. Decreto semplificazioni)

Molte le novità che interessano gli Enti del Terzo Settore (ETS), in particolare per quanto riguarda la normativa fiscale: da tempo attese e finalmente rese concrete, esse innovano significativamente e positivamente il Codice del Terzo Settore (CTS) approvato con D.lgs 117/2017.

Diamo oggi di esse sintetica informazione, ripromettendoci di approfondirle, anche con percorsi formativi specifici, nei prossimi mesi.

Più tempo per approvare le modifiche agli statuti (art.101 CTS)

E’ stato nuovamente prorogato il termine per Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazione di Volontariato (ODV) e ONLUS iscritte nei previgenti Registri, per adeguare i loro statuti  “alle disposizioni inderogabili” del CTS. Sino al 31 dicembre 2022 esse potranno infatti, a tal fine, modificarli con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Più tempo per la trasmigrazione di APS e ODV (Art.54 CTS)

Il 23 novembre dello scorso anno entrava in vigore il registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il suo funzionamento, disciplinato dal decreto ministeriale 106/2020 prevedeva che i dati di APS e ODV iscritte nei previgenti registri “trasmigrassero nel RUNTS” entro il 21 febbraio 2022.

A partire da questa data, il CTS assegnava 180 giorni di tempo (20 agosto 2022) agli Uffici del RUNTS per “richiedere ai suddetti enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.”

La modifica apportata fa sì che “ai fini del computo di tale termine” non si tenga conto “del periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2022”: in pratica gli uffici del RUNTS hanno ora tempo sino al 5 novembre 2022 per chiedere informazioni e documenti mancanti e verificare i requisiti per l’iscrizione.

Tale sospensione dei termini, così come la proroga per la modifica degli statuti, è oltremodo opportuna e necessaria, anche alla luce della complessità con cui procede il processo di trasmigrazione: Alla data in cui scriviamo, sono infatti solo circa 10 mila gli enti che hanno completato il percorso: poco più del 10% di quelli potenzialmente interessati.

Non commercialità degli ETS: nuovi criteri per determinarla (art.79 CTS)

Secondo il CTS, le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando  “sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”.

La modifica introdotta con il DL 73 è in questo senso molto favorevole, in quanto è stato definitivamente chiarito che “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

Nella stessa ottica vanno valutate altre quattro modifiche apportate all’art.79:

  • le attività di interesse generale si considerano ora di natura non commerciale qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi (in precedenza tale percentuale era del 5 per cento) per ciascun periodo d’imposta e per non  oltre tre periodi d’imposta consecutivi (in precedenza erano due).
  • Qualora i ricavi superino i costi del 6 per cento per tre periodi di imposta consecutivi, “il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica “ (in precedenza, il mutamento operava a partire dallo stesso periodo d’imposta).
  • Si considera non commerciale l’attività svolta dalle Associazioni del terzo Settore anche quando essa è svolta “verso pagamento di corrispettivi  specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”, purché tali attività siano svolte nel rispetto dei criteri di cui sopra (cioè i ricavi delle attività di interesse generale non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi).
  • Si chiarisce infine che sono da considerarsi entrate derivanti da attività non commerciali, anche i proventi non commerciali di cui agli articoli CTS 84 (che riguarda il regime fiscale delle ODV) e 85 (che riguarda il regime fiscale delle APS).

 

Merita ricordare che l’articolo 79 e molte altre norme del titolo X del decreto, (comprese quelle dell’art. 85 di cui si parla più avanti) non sono ancora in vigore: lo saranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea

Imposta di Registro in misura fissa per tutti gli ETS (art. 82 CTS).

Per tutti gli enti del Terzo settore, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale  svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Detrazioni fiscali per erogazioni liberali a favore di tutti gli ETS (art. 83 CTS).

Le persone fisiche possono detrarre dalla loro imposta lorda il 30% (35% se a favore di ODV) degli oneri sostenuti per erogazioni liberali a favore di tutti gli ETS o dedurre tali liberalità dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% dello stesso. Quest’ultima deduzione è consentita anche ad enti e società.

Persone fisiche, enti e società possono computare l’eventuale eccedenza non deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Detrazioni e deduzioni sono possibili solo se tali liberalità sono utilizzate per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.

APS: non commercialità dei corrispettivi specifici pagati da associati, iscritti e tesserati (art. 85)

Le modifiche introdotta sono di grande impatto per tutte le APS e di conseguenza per tutti i nostri comitati territoriali.

Infatti, se prima si consideravano non commerciali le attività effettuate dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici solo se effettuate nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgevano la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facevano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore, adesso la platea dei destinatari è molto più ampia.

Le suddette attività sono considerate infatti non commerciali se svolte nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali 

Anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, soggiacciono alla stessa normativa e sono considerate non commerciali se sono strettamente complementari alle attività istituzionali e se sono effettuate nei confronti dei suddetti soggetti. In precedenza, la non commercialità valeva solo nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi.

Infine, (art. 84 e 85 CTS) i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV delle APS e delle Società di Mutuo Soccorso (che hanno ora lo stesso regime fiscale delle APS) sono esenti dall’imposta sul reddito delle società e alcune disposizioni, prima previste sino al primo periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizion idel titolo X, solo per APS, ODV e ONLUS iscritte nei previgenti registri, quali quelle relative ai titoli di solidarietà, al social lending, al social bonus, alle imposte indirette, ai tributi locali e alle erogazioni liberali, si applicano ora da subito a tutti gli ETS iscritti nel RUNTS.

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