25/02/2018

ATTENZIONE! PROROGATO L’OBBLIGO DI PUBBLICARE GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATTENZIONE, IMPORTANTE PER LE ASSOCIAZIONI!

La scadenza del 28 febbraio 2018 per l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’associazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente è annullata e spostata al 2019.

A pochi giorni dalla prima scadenza presunta utile, tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro emerge un conflitto interpretativo sulla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti dalla P.A. introdotto dalla legge sulla concorrenza: il MISE ritiene che i contributi interessati siano quelli ricevuti nel 2017 e la pubblicazione debba operarsi entro il 28 febbraio prossimo; il Ministero del Lavoro, viceversa, indica al 28 febbraio 2019 la scadenza corretta in quanto i contributi da pubblicare sarebbero quelli ricevuti nel 2018.

Approfondimenti al link: http://www.forumterzosettore.it/2018
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LEGGE 04.08.2017 N.124 –art 1 commi 125-129 –DECORRENZA OBBLIGO –
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N.34/2540 DEL 23.02.2018

A cura di Luigi Silvestri

Il ministero del lavoro è, finalmente, intervenuto sulla spinosa problematica della decorrenza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza (commi 125-129 della legge 124/2017 – legge sulla concorrenza), precisando che riguarda le somme incassate dal 2018. Pertanto, il primo adempimento sarà effettuato entro il 28.02.2019 e non entro il 28 Febbraio 2018 come ipotizzato inizialmente dagli addetti ai lavori.
La circolare offre lo spunto per ritornare sulla problematica e cercare di chiarire alcuni particolari aspetti.

In sintesi, la disposizione in esame configura una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di quei soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013.
Più specificamente, i destinatari dell’obbligo sono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni tutte e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS e le imprese.

I soggetti sopra indicati sono dunque tenuti a pubblicare, nei propri siti web o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere superiori ad euro 10.000,00. L’inadempimento può portare a gravi sanzioni fino alla restituzione delle somme ricevute. Appare necessaria una precisazione in merito all’importo minimo di euro 10.000: detto importo si riferisce alla totalità dei vantaggi economici e non al singolo rapporto o contributo. In altre parole, laddove nell’annualità di riferimento si superi complessivamente il limite scatta l’obbligo di pubblicità per la totalità dei singoli contributi o vantaggi economici.

Pare opportuno sottolineare che la norma non riguarda i soli “contributi” ricevuti dalle Associazioni ,fondazioni etc ,come purtroppo superficialmente riportato da molti commentatori ,ma qualsiasi “vantaggio economico di qualunque genere” ;il testo letterale della norma porta ad una estensione dei soggetti coinvolti ,ben al di là di chi riceve solo contributi o sovvenzioni ,estendendo il campo di azione agli incarichi retribuiti e probabilmente a qualsiasi rapporto economico sinallagmatico con la pubblica amministrazione.

Ciò detto, la norma appare lacunosa sotto molti aspetti operativi in ordine alle modalità e al contenuto della pubblicità che l’Ente deve effettuare sul sito web.

Tali lacune sono state evidenziate anche dall’ANAC in una nota pubblicata il 14.02.2018 ove addirittura veniva esplicitata la mancanza di potere sanzionatorio in capo a detto organo, potendo lo stesso agire solo nei confronti di pubbliche amministrazioni .

Anche il Ministero del lavoro dà atto, nella circolare di ieri, che “non può inoltre trascurarsi la considerazione che la disposizione in commento necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative”.

Li 24.02.2018

 

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