06/11/2024

Nuove norme IVA 2025: rischi e cambiamenti per le associazioni del Terzo Settore

C’è una notizia che circola da tempo e che preoccupa e dà incertezza al mondo del Terzo Settore, mettendo a rischio migliaia di associazioni sportive, culturali e di promozione sociale.

A seguito di una ormai decennale procedura di infrazione dell’UE all’Italia, dal 1° gennaio 2025, se non saranno previste ulteriori proroghe, si prevedono importanti cambiamenti per le non profit a seguito della riscrittura delle norme IVA per gli enti associativi. L’obiettivo è di inserire nuove regole in linea con le indicazioni comunitarie. Non è un caso che anche una parte delle norme fiscali disegnate dalla riforma del Terzo Settore non siano ancora entrate in piena applicazione poiché ancora in discussione con la UE.

Quali sono gli enti e le entrate interessate dal cambiamento del regime IVA?
La modifica riguarderà non solo gli enti del Terzo Settore ma l’intero comparto del sistema associativo italiano (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona). La legge italiana ha finora considerato irrilevanti ai fini dell’IVA non soltanto i contributi ordinari dei soci, ma anche i pagamenti aggiuntivi per ulteriori prestazioni rese dall’associazione coerenti con le proprie finalità istituzionali (i cosiddetti “corrispettivi specifici” e “contributi supplementari”).

È il caso, ad esempio, delle quote versate per partecipare a un evento, a una gara, a un corso, o delle somme ricevute per la somministrazione di alimenti o bevande presso i “bar del circolo”. Affinché queste attività fossero irrilevanti ai fini IVA, era necessario che fossero in linea con gli scopi statutari e a favore di soci, senza scopo commerciale, mantenendo così un carattere mutualistico. Per questo fino a oggi queste entrate rientrano nell’esclusione dall’IVA, consentendo di evitare l’apertura della partita IVA e i relativi adempimenti formali.

La logica italiana, però, non è condivisa a livello europeo, dove è considerata eccessivamente formale e automatica. Per l’UE, un’operazione può essere non soggetta all’IVA solo se non rappresenta una vera attività economica; deve cioè mancare uno scambio oneroso, a prescindere dai soggetti coinvolti. Così, nel 2010, è iniziata la procedura di infrazione della Commissione europea contro l’Italia, cui il Paese ha risposto dopo oltre dieci anni adeguandosi alle indicazioni dell’UE.

Dal 1° gennaio 2025 l’Italia cambierà quindi il regime IVA per i “corrispettivi specifici” e i “contributi supplementari” e sulla somministrazione di alimenti e bevande nelle associazioni di promozione sociale, trasformandole da “escluse” a “esenti” ai fini IVA, facendole quindi rientrare nel campo di applicazione dell’imposta. Gli enti che ancora ne sono sprovvisti dovranno dotarsi di partita IVA anche se non dovranno versare l’imposta per tali prestazioni. Per i soci, il costo resterà lo stesso, ma per le associazioni ci saranno nuovi adempimenti: dovranno infatti registrare le operazioni nei registri IVA e mantenere una contabilità separata.

L’obbligo di aprire la partita IVA riguarda molte associazioni di piccole dimensioni che non svolgono attività commerciale. Con il nuovo regime, migliaia di enti entreranno negli ingranaggi IVA, con conseguenti controlli dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se le attività di un ente sono totalmente esenti, l’associazione potrà scegliere di evitare gli adempimenti IVA. Questo dipenderà dalle entrate derivanti da attività commerciali, come sponsorizzazioni, distinte da “corrispettivi specifici” e “contributi supplementari”.

Si prospettano così due scenari: uno per le associazioni che esercitano solo attività esenti e l’altro per quelle che svolgono anche attività commerciali.

Anche per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, fino a oggi esclusa da IVA se svolta presso le sedi istituzionali e solo per i soci, cambierà il trattamento fiscale. Dal 1° gennaio solo le prestazioni a favore di persone indigenti potranno rientrare nell’esenzione, mentre per tutte le altre attività si applicherà il regime IVA ordinario, con obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.

Esistono tuttavia agevolazioni per le piccole associazioni di promozione sociale: potranno adottare, dal 1° gennaio 2024, un regime forfettario dell’IVA fino alla soglia di 85.000 euro di ricavi. Con questo regime, l’IVA non va esposta nelle fatture emesse né può essere detratta da quelle ricevute, semplificando così gli adempimenti.

In un quadro ancora poco chiaro, le associazioni auspicano che queste norme siano ulteriormente congelate o posticipate con i provvedimenti fiscali di fine anno.

AICS e altri Enti del Terzo Settore stanno facendo pressione su Governo e Parlamento, sostenendo che le nuove norme IVA non apporterebbero benefici concreti alle entrate dello Stato. Anche il Forum del Terzo Settore del Piemonte ha programmato un incontro con i Parlamentari locali per chiedere sostegno e portare queste istanze in sede nazionale.

Per approfondire: https://www.forumterzosettore.it/2024/10/23/iva-e-terzo-settore-indicazioni-e-strumenti/

a cura di 
Ezio Dema

 

 

 

Credits: immagine del Forum del Terzo Settore (https://www.forumterzosettore.it/2024/10/23/iva-e-terzo-settore-indicazioni-e-strumenti/)

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