Dal SOLE 24 ORE
Circa la riforma del Terzo settore, nei giorni scorsi si è svolto il periodico incontro “TELEFISCO” durante il quale l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa alcuni punti controversi.
Si riportano qui di seguito gli articoli a riguardo pubblicati sul Sole24Ore del 03/02/18.
NORME E TRIBUTI – 03 FEBBRAIO 2018 – Il Sole 24 Ore
Per gli enti adeguamento entro 18 mesi
01
Tempistica per le norme fiscali
Da quando si applicano le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore?
In linea generale, l’articolo 104 del Codice del Terzo settore (Cts), al comma 3, prevede che le norme dello stesso Codice entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Codice, salve specifiche eccezioni normativamente previste, le disposizioni del Titolo X del Codice si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
Una deroga alla suddetta previsione è recata dall’articolo 104, comma 1, del Cts in base al quale per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X, di alcune disposizioni, espressamente previste dall’articolo 104, comma 1, del Cts.
Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Odv e alle Aps sono ricomprese, fra l’altro quelle in materia di:
– social bonus (articolo 81 del Cts);
– imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative) [articolo 82 del Cts];
– detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).
Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l’esenzione dall’Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (articolo 84, comma 2, e 85, comma 7, del Cts).
L’articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice. Ciò comporta, fra l’altro, che la disciplina delle Onlus di cui agli articoli 10 e seguenti del Dlgs n. 460 del 1997, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore.
02
Modifiche per gli statuti Onlus
Una Onlus che, nei 18 mesi previsti dalla norma, intende modificare il proprio statuto e, conseguentemente, assumere la qualifica di Ets o Impresa sociale, cosa deve fare per non perdere le agevolazioni Onlus, che restano efficaci fino all’entrata in vigore del Registro unico?
Come recentemente chiarito nella lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 dicembre 2017, le norme del Codice del Terzo settore (Cts), afferenti i requisiti sostanziali degli Enti del Terzo settore (Ets), trovano immediata applicazione, fermo restando che la qualificazione giuridica di Ets discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
L’articolo 101, comma 2, del Cts prevede che gli enti già esistenti, che vogliano in futuro acquisire tale qualifica, modifichino i propri statuti entro il termine di 18 mesi al fine di adeguarli alle suddette regole.
Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti iscritti nel registro Onlus (Anagrafe unica delle Onlus) e assoggettati alla disciplina di cui al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460. Il suddetto adeguamento, d’altro canto, espone gli enti aventi la qualifica di Onlus al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del Cts, ma incompatibili con quella Onlus.
È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.
In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Cts e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi alla disciplina del Cts.
In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus.
L’assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l’indicazione di Ente del Terzo settore o l’acronimo Ets sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
03
Iscrizione nuove Onlus
In questo momento e fino all’entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore, è ancora possibile costituire una Onlus e iscriverla all’Anagrafe delle Onlus?
Attualmente è ancora possibile costituire una nuova Onlus, iscrivendola all’Anagrafe delle Onlus, sulla base delle condizioni previste dal Dlgs n. 460 del 1997. Gli statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle Onlus già esistenti, potranno già prevedere modifiche statutarie sottoposte al termine di cui alla precedente risposta.
04
Fatture ed estratti conto
Tra «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1» esenti dalla imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) sono comprese anche le fatture emesse? E gli estratti conto?
L’ampia formulazione della disposizione recata dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.
Sotto il profilo soggettivo la previsione agevolativa del citato articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore si applica, in via transitoria, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, dello stesso Codice, dal 1° gennaio 2018 e sino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni relative al “Regime fiscale degli enti del Terzo settore” di cui al titolo X del Codice, in favore di Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri.
A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore troverà applicazione agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
05
Efficacia dell’articolo 148 Tuir
L’articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice?
L’articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, ricompreso nel Titolo X dello stesso Codice, prevede la modifica dell’articolo 148, comma 3, del Tuir, il quale stabilisce la decommercializzazione, ai fini Ires, delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, da talune tipologie di enti non commerciali associativi, nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti, nonché nei confronti di altri soggetti ed enti specificamente indicati .
In forza di tale modifica, dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell’agevolazione in argomento sono state eliminate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Restano, quindi, nell’ambito applicativo dell’articolo 148, comma 3, del Tuir le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, non eliminate dalla modifica normativa in argomento.
Per quanto concerne la decorrenza di operatività delle modifiche apportate dall’articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, si rileva che tale disposizione è ricompresa nel Titolo X del Codice e, pertanto, valgono i termini applicativi stabiliti dall’articolo 104, comma 2, del Cts e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-sexies del Decreto legge n. 148 del 2017.
Conseguentemente, l’articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice.
Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli Enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.
Invece, dal momento in cui inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non potranno più fruire della predetta decommercializzazione che continuerà a trovare applicazione unicamente in favore delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche.
06
Agevolazioni e coop sociali
Le disposizioni fiscali agevolative del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in materia di “Social bonus”, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali in quanto di Onlus diritto?
L’articolo 104, comma 1, fa riferimento, tra l’altro, alle Onlus di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997 “iscritte negli appositi registri”. Le cooperative sociali, per essere qualificate come Onlus di diritto ai sensi del citato articolo 10, comma 8, del Dlgs n. 460 del 1997, devono essere iscritte, in base alla normativa speciale di settore, nell’apposito “albo delle società cooperative” gestito dal ministero dello Sviluppo economico, nella speciale sottosezione dedicata alle cooperative sociali. Conseguentemente, le disposizioni fiscali agevolative del Codice del Terzo settore in materia di Social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali iscritte nel predetto “albo delle società cooperative”, in quanto anch’esse qualificabili come Onlus «di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri».
In sintesi, dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali:
– potranno fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta di registro, di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di imposta sugli intrattenimenti e di tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10 dell’articolo 82 del Cts);
– potranno essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’articolo 81 del Cts (Social bonus) e ai sensi dell’articolo 83 del Cts (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).
Si fa presente infine che, a decorrere dall’abrogazione della disciplina delle Onlus, le cooperative sociali – pur non potendosi più qualificare come Onlus di diritto – potranno comunque continuare ad essere destinatarie delle disposizioni del Cts sopra elencate, in quanto ricomprese tra le tipologie di enti del Terzo settore destinatari di tali agevolazioni (si vedano l’articolo 81, comma 1, l’articolo 82, comma 1, e l’articolo 83, comma 6, del Cts).
PRIMA PAGINA – 03 FEBBRAIO 2018 – Il Sole 24 Ore
Telefisco 2018. I chiarimenti contenuti nelle risposte dell’Agenzia per le realtà del Terzo settore durante il convegno del «Sole»
Per il no-profit fatture senza bollo
Stesso trattamento per gli estratti conto – Benefici applicabili anche alle coop sociali
In occasione di Telefisco 2018, arrivano i primi chiarimenti delle Entrate sulla riforma del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017). Le risposte si soffermano in particolare sugli adempimenti richiesti alle Onlus per adeguarsi alle nuove disposizioni (si veda l’articolo più in basso) e sull’efficacia di alcune agevolazioni fiscali vecchie e nuove durante il periodo transitorio che condurrà all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Run).
Prima di tutto l’agenzia delle Entrate conferma che tra gli atti e i documenti esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Cts rientrano anche le fatture emesse e gli estratti conto. Il chiarimento è in linea con quanto già anticipato nella relazione illustrativa al decreto, che fa rientrare in via esemplificativa nell’ambito di applicazione della norma «documenti quali le fatture, le ricevute e le quietanze», nonché con il tenore letterale volutamente ampio della disposizione. Prima di questo intervento, infatti, un’esenzione simile era prevista all’articolo 27-bis della Tariffa, Allegato B, al Dpr n. 642/1972, ma con un ambito oggettivo più ristretto, che aveva portato a non pochi dubbi sugli atti e documenti effettivamente ricompresi nell’esenzione (ad esempio, in senso negativo per le fatture, Circ. n. 168/E del 1998 e Cass. n. 21552/2013 e, in senso positivo per gli estratti conto Circ. n. 48/E del 2012).
Quanto al profilo soggettivo, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’esenzione in parola è già applicabile dal 1° gennaio di quest’anno ad Onlus, Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli appositi registri, mentre a regime riguarderà tutti gli Enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Anche sotto questo aspetto, quindi, l’agevolazione ha una portata allargata rispetto al passato, rivolgendosi indistintamente a tutto il mondo no profit (anziché essere limitata a singole tipologie di enti).
Per quanto riguarda le altre agevolazioni immediatamente applicabili ad Onlus, Odv e Aps, le risposte dell’Agenzia chiariscono che i nuovi benefici previsti dagli articoli 81 (social bonus), 82 (imposte indirette e tributi locali) e 83 (erogazioni liberali) del Cts si applicano anche alle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo: nel periodo che va dal 1°gennaio 2018 all’attuazione del Run, in forza della loro qualifica di Onlus di diritto; a regime, invece, in quanto espressamente comprese tra gli Ets destinatari delle agevolazioni.
La messa in funzione del Run fa da spartiacque anche per l’efficacia delle modifiche all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sulla decommercializzazione ai fini Ires delle attività rese da alcune tipologie di enti non commerciali associativi nei confronti dei propri iscritti, associati, partecipanti ed altri soggetti specificamente indicati, verso il pagamento di corrispettivi specifici. Il Cts prevede la disapplicazione di questa agevolazione con riguardo alle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che potranno optare per la qualifica di Ets), mantenendola solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche. Tuttavia, come si legge nelle risposte dell’agenzia delle Entrate, il termine di decorrenza della modifica coincide con quello indicato dall’articolo 104, comma 2, del Cts (operatività del Run), per cui fino a questo momento tutti i predetti enti continueranno a beneficiare della decommercializzazione.
PRIMA PAGINA – 03 FEBBRAIO 2018 – Il Sole 24 Ore
Il periodo transitorio. Applicazione del Codice e delle vecchie regole fino a gennaio 2019
Nuove Onlus con doppio regime
Arrivano anche per le Onlus le prime indicazioni operative sull’applicazione in via transitoria delle disposizioni del Codice del Terzo settore fino all’operatività del Registro unico nazionale (Run) che fanno seguito alla circolare del ministero del Lavoro dello scorso 29 dicembre, rivolta unicamente a Odv e Aps.
L’agenzia delle Entrate interviene dunque per la prima volta sul tema delle Onlus in occasione di Telefisco 2018 e si sofferma in particolare sugli adempimenti che queste ultime dovranno porre in essere in vista dell’iscrizione al Run e sugli agli enti di nuova costituzione.
Prima di tutto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che le norme del Codice del terzo settore che disciplinano i requisiti sostanziali per acquisire la qualifica di Ets trovano immediata applicazione sin dall’entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), seppure con una distinzione tra gli enti già costituiti a questa data e quelli di nuova costituzione.
Come per gli altri soggetti interessati dalla riforma, le Onlus già costituite alla predetta data avranno a disposizione 18 mesi di tempo per modificare i propri statuti ed adeguarsi alle nuove disposizioni. In sostanza entro fine gennaio 2019. Di conseguenza, anche se non espressamente specificato, in questo periodo la domanda di iscrizione all’istituendo Run non potrà essere rigettata in presenza di difformità con le norme del Codice, analogamente a quanto chiarito dal ministero del Lavoro per Odv e Aps.
Tuttavia, l’Agenzia osserva che questo adeguamento espone le Onlus al rischio di recepire regole statutarie conformi alle norme del Cts ma incompatibili con l’attuale disciplina Onlus (Dlgs n. 460/1997), che rimarrà in vigore fino all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea e alla messa in funzione del Run (articolo 104 del Cts). Si pensi ad una Onlus che, in vista della futura adozione della qualifica di Ets, voglia includere nell’oggetto sociale settori di attività previsti dalla riforma ma non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 (ad esempio, commercio equo e solidale) o svolgere attività “diverse” da quelle istituzionali al di fuori dei limiti previsti per le attività cosiddette “connesse”.
Per evitare problemi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, quindi, l’Agenzia riconosce alle Onlus la possibilità di subordinare l’efficacia di queste modifiche al termine di cui all’articolo 104 del Cts: a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e all’operatività del Run, cesseranno di avere efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con il Cts e inizieranno ad avere effetto le nuove regole introdotte in sede di adeguamento.
In questa fase, inoltre, sarà sempre possibile costituire una nuova Onlus e iscriverla all’apposita anagrafe, ma il relativo statuto dovrà già uniformarsi alle indicazioni del Codice, seppure con efficacia subordinata al medesimo termine, non essendo possibile sanare eventuali difformità con successive modifiche statutarie.
Quanto all’acronimo, analogamente alle indicazioni del Lavoro per Odv e Aps, le Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, mentre la qualifica giuridica di Ente del Terzo settore non potrà essere utilizzata almeno fino all’istituzione del Registro unico.