05/10/2018

CODICE DEL TERZO SETTORE COSA CAMBIA, COSA RESTA DA FARE

Come noto, e come già avete avuto modo di leggere sulle pagine di AiCS ON LINE, lo scorso 10 settembre (Gazzetta Ufficiale n. 210) è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2018 n.115 con il quale si apportano disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo settore (dlgs 3 luglio 2017, n. 117).

Un decreto molto atteso da tutto il no profit, di cui abbiamo parlato più volte su questa newsletter, che è stato approvato sul filo di lana (la legge delega aveva fissato al 3 agosto 2018 la sua emanazione) e che contiene molte novità positive, insieme, purtroppo, a molte occasioni perdute.

Tra i cambiamenti auspicati, grande fiducia era stata riposta nella proroga del termine per le modifiche da apportare agli statuti: attesa soddisfatta, in quanto ci sarà ora tempo sino al 3 agosto 2019per approvarle. Si potrà farlo con un’assemblea ordinaria, a patto che le modifiche si limitino ad adeguare gli statuti“alle nuove disposizioni inderogabili” o a “introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Importanti novità anche per quanto riguarda le caratteristiche che un Ente deve possedere per potersi definire Ente del Terzo Settore (si è ETS solo se le attività di interesse generale sono svolte in via esclusiva o principale) e per quanto riguarda le attività di interesse generale che gli ETS possono svolgere (tra di esse, è ora compresa anche la “tutela degli animali e prevenzione del randagismo”).

E’ stato poi precisato cosa succederà nel caso che, nel corso della loro vita, le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) si trovino con un numero di associati inferiore al numero minimo previsto per la loro costituzione(sette persone fisiche o tre Associazioni di Volontariato per le ODV, sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale per le APS): esse dovranno integrare la loro composizione entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) o, in alternativa, la richiesta di iscrizione in un’altra sezione del RUNTS.

Una novità particolarmente importante per le associazioni di secondo livello quali la nostra è data dalla possibilità, concessa ad ODV e APS,di avvalersi non solo dell’attività di volontariato dei propri associati, ma anche di quella degli associati agli enti aderenti,per svolgere le loro attività di interesse generale.Resta fermo il principio che tali ETS devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato rispetto ad altre forme di collaborazione (lavoro dipendente etc.).

Reintrodotte alcune agevolazioni già previste dalle “vecchie” leggi sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale ma che erano state cancellate con il dlgs 117/2017: per quanto riguarda le ODV, è stata reintrodotta l’esenzione dall’imposta di registro per i loro atti costitutivi eper gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività; per quanto riguardai lavoratori che svolgono attività di volontariato in un ETS, essi hanno di nuovo diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoroo delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Notevolmente ampliata la platea degli ETS che redigono il bilancio nella forma del rendiconto gestionale per cassa:possono ora farlo gli ETS non commerciali che non applicano il regime forfetario e che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00(prima tale limite era di 50.000,00 €uro). Ulteriormente semplificati anche i loro adempimenti contabili: i loro organi di amministrazione non devono più documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generalenella relazione al bilancio o nella relazione di missione, ma possono farlo con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Cambia la composizione del Consiglio Nazionale del terzo settore (CNTS) e si aumentano le sue competenze: i rappresentanti designati dagli ETS diventano 10, ci sarà anche un rappresentante dell’associazione più rappresentativa che riunisce i Centri di Servizio del Volontariato (CSVNET) mentreil CNTS esprime parere obbligatorio anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli ETS.

E’ stata superata la contrarietà delle regioni Veneto e Lombardia per le modalità che regolavano l’utilizzo del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, che aveva portato anche a un ricorso alla Corte Costituzionale:è ora infatti necessaria l’intesa con le Regioni, da acquisire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, per emanare l’atto di indirizzo con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili con tale fondo.

Insieme alle tante positive novità, ci sono però, come detto, tante occasioni perse, e molta mancanza di coraggio. Sicuramente nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Con Luigi Silvestri si è più volte ribadito, anche su queste pagine (vedi in ultimo l’articolo “ASD e terzo Settore un divorzio annunciato)come appaiadavvero “altamente improbabile che le A.S.D. iscritte al CONI (non APS) scelgano di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore, rinunciando sia ai benefici delle 398/91 sia ai benefici della decommercializzazione specifica prevista dall’art. 148 comma 3 del Testi Unico delle Imposte sui redditi e, probabilmente, anche ai benefici dei cosiddetti “compensi sportivi”. Questa mancanza di coraggio penalizza soprattutto le tante realtà che fanno sport sociale, e che sono patrimonio fondamentale degli Enti di Promozione Sportiva.

Mancano poi, per completare la riforma, ancora molti tasselli importanti, previsti dal codice, e alcuni dei quali particolarmente urgenti; il decreto che stabilisce, per le attività diverse da quelle di interesse generale, i “criteri e limiti” per i quali le attività che si definiscono come “attività secondarie” possono essere esecitate; i decreti che definiscono le linee guida per la formazione del “bilancio sociale”e quelle per la “raccolta fondi”;e soprattutto, infine,è ancora di là da venire l’istituzione del Registro Unico.

La portavoce del Forum del Terzo Settore, Claudia Fiaschi, in una intervista a “Vita”, esprimendo il parere condiviso da tutto il terzo settore e sul quale la nostra Associazione eil suo Presidente Bruno Molea hanno costantemente insistito, in tutte le sedi, sin dalla pubblicazione del Codice, ha ribadito come un intervento sulla normativa fiscale sia tra le priorità del Forum, e che “le attuali previsioni, se non corrette, configurano condizioni di svantaggio per il mondo del volontariato e dell’associazionismo, portando oggettive difficoltà a svolgere gran parte delle loro tradizionali attività.”

Con lei ci auguriamo che il lavoro per fare in modo “che alcuni provvedimenti cardine della Riforma passino attraverso la Legge di Stabilità, anche alla luce del fatto che per gran parte si tratta di correzioni già condivise e accolte sia dal Governo che dalle Commissioni di Camera e Senato” abbia successo.

Articolo di AICS ON LINE a cura di Pier Luigi Ferrenti, responsabile nazionale organizzazione

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