All’interno del Decreto Legge n. 119 del 23/10/18, trovano spazio anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.
Infatti, come si evince dall’art.7 del Decreto, alle stesse viene concessa la possibilità di avvalersi della “dichiarazione integrativa speciale”, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
Fino al 31 maggio 2019, le A.S.D. e le S.S.D. possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal suddetto articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017.
Sul maggior imponibile integrato, sarà applicata un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, oltre all’imposta sul valore aggiunto dovuta per intero.
Le Asd e Ssd potranno, inoltre, avvalersi della “definizione agevolata” per atti del procedimento di accertamento non impugnati e ancora impugnabili alla data del 24.10.2018 , versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’Iva, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di definire i contenziosi pendenti a condizioni più favorevoli rispetto agli altri contribuenti.
La percentuale di definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie varierà a seconda dei casi. Nello specifico:
1) 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
3) 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.
Le condizioni più favorevoli rispetto agli altri contribuenti varranno solo se le imposte in contestazione sono inferiori singolarmente ad euro 30.000, altrimenti varranno le condizioni previste per la generalità dei contribuenti.
La particolarità del provvedimento sta proprio nell’aver creato per le sole A.S.D. E SSD iscritte al Coni una sorta di” pax fiscale” con condizioni differenti e più vantaggiose rispetto alla generalità dei potenziali beneficiari.
Da AICS.IT, a cura di Alessio Silvestri